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Trasformazione rapporto tempo pieno a tempo parziale

UFFICIO STUDI

Trasformazione rapporto tempo pieno a tempo parziale

Quesito
Sono una dipendente universitaria ed ho  richiesto alla mia amministrazione di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale  affinchè potessi  assistere mia figlia minore  (part time per l' 83,33% delle ore, con l'articolazione di 5,12 ore di servizio tutti i giorni, a partire dalle ore 8,00, con un rientro settimanale di 4 ore da effettuarsi il martedì.) ll capo servizio ha espresso parere favorevole,  ma il Direttore amministrativo ha respinto la richiesta ed a mio parere non ha motivato adeguatamente il diniego, come posso reiterare la domanda al fine di poter ottenere l’accoglimento?
02.02.2010


Risponde il dott. Riccardo Marini*
Ufficio Studi

In effetti la nuova disciplina, introdotta dall’art. 73 della legge n. 133/2008 che ha modificato il comma 58 dell’art. 1 della legge 662/1996, prevede che l’amministrazione non sia più obbligata alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ciononostante, è pur vero che l’amministrazione dovrebbe motivare il diniego sulla base del fatto che la trasformazione “rechi pregiudizio alla funzionalità del servizio”, cosa che, il provvedimento che ho letto non fa adeguatamente e compiutamente.
Nel caso di specie, inoltre, la richiesta è motivata dalla necessità di assistere il minore; il che dovrebbe favorire l’accoglimento della richiesta, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 21 e 31 del CCNL (il cui testo trovi qui di seguito).
Tenterei di rinnovare l’istanza, facendo presente reali motivazioni e, se possibile, fornendo la prova che la riduzione di prestazione – assai ridotta – non pregiudica la funzionalità del servizio.
Qualora vi fosse, come è presumibile, un ulteriore diniego, anche considerando che si tratta di una lavoratrice madre, mi rivolgerei al Consigliere di Parità dell’Ateneo (che confido sia stato istituito), o se così non fosse, al Consigliere provinciale di parità.
Come è noto, tale organo può tentare una conciliazione (anche innanzi la DPL) con l’Amministrazione e/o adire direttamente il giudice.
Ovviamente, il tentativo di conciliazione potrebbe essere esperito anche direttamente dalla lavoratrice con la sola assistenza del sindacato.

* Vice Segretario Nazionale CSA della Cisal Università

Seguono riferimenti normativi

CCNL 16.10.2008
ART. 21 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(Art.18 del CCNL 09.08.2000)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. In caso di successiva disponibilità di posti a tempo pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale.

4. Le Amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente. Le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, possono accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a concorrenza del limite di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.

6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);

- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, ad eccezione delle indennità di responsabilità e della retribuzione di posizione.

10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.

11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.

12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può essere concessa dall’Amministrazione su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta.

13. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 61/2000.

14. Le forme di lavoro supplementare previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.

15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del d.lgs. n. 61/2000.

* * *

ART. 31 – CONGEDI PARENTALI
Art.7 CCNL 13.05.03 e art.10 ,lett.C CCNL 28.03.2006)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d.lgs. n.151/2001, e le norme di cui alla legge 8.3.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel d.lgs. 151/2001.

2. Nel periodo di congedo per maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 35, comma 8, lett. a), del presente CCNL (assenze per malattia).

3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs.151/2001.

4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del d.l.gs. n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.

6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità dell’orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli. In caso di adozione e affidamenti si applica la disciplina prevista dalla legge 244/07, art. 2 commi da 452 a 456.

8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal presente CCNL.

9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all’interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



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