Dopo la sentenza del TAR del Lazio e il messaggio INPS n. 4640/2023, da quest’anno il sistema è stato allineato e le visite fiscali INPS hanno regole uniformi per dipendenti pubblici e privati e gli orari di reperibilità Inps valgono anche per gli insegnanti. Durante la malattia, il lavoratore deve essere reperibile all’indirizzo indicato nelle seguenti fasce orarie: 10:00–12:00 e 17:00–19:00, tutti i giorni, festivi inclusi. La procedura parte dal certificato telematico inviato dal medico curante all’Istituto. Da quel momento il dipendente deve rendersi reperibile all’indirizzo indicato nel certificato durante le fasce orarie previste dalla legge e la visita fiscale è un controllo domiciliare disposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare lo stato di malattia.
Il medico può confermare o modificare la prognosi e i controlli possono avvenire anche più volte, pure senza preavviso. il controllo, in alcuni casi, può essere ripetuto anche due volte nello stesso giorno, sempre nelle fasce di reperibilità ed alcuni fattori aumentano la probabilità di controllo, come assenze frequenti, malattie brevi o periodi “sensibili” (ponti e festività), anche se non è automatico essere visitati. Ma essere in malattia non implica dover rimanere in casa tutto il giorno, il lavoratore può uscire al di fuori delle fasce di reperibilità oppure, anche durante tali orari, se sussiste una ragione valida e documentabile, come una visita urgente, una terapia indifferibile, un esame clinico o un altro trattamento sanitario necessario. In questi casi è essenziale conservare la documentazione medica.
Durante il periodo di prognosi, il lavoratore può avere la necessità di trasferirsi temporaneamente in un altro luogo, in tal caso, deve comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo di reperibilità. La comunicazione va inviata: al datore di lavoro, secondo le modalità previste dal contratto; all’INPS, tramite il servizio telematico dedicato alle visite mediche di controllo. L’Istituto ha precisato che il servizio online non sostituisce la comunicazione al datore di lavoro, ma si affianca a essa. Omettere questo adempimento può esporre il dipendente a sanzioni in caso di controllo.
Per chi si ammala all’estero le regole sono rigorose. In un Paese UE, il lavoratore deve inviare il certificato medico all’ INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, oppure rivolgersi alle autorità sanitarie locali competenti. Nei Paesi extra UE senza accordi con l’Italia, il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961, invece, basta l’Apostille, una forma semplificata di autenticazione del documento sanitario.
Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità, tra gli altri, lavoratori con gravi patologie, invalidità pari o superiore al 67%, infortuni sul lavoro o malattie professionali. È possibile uscire di casa fuori dalle fasce orarie o, se necessario, anche durante, ma solo con giustificazioni documentabili (es. visite o terapie). In caso di assenza negli orari previsti alla visita fiscale, il dipendente viene convocato per fornire spiegazioni e la documentazione necessaria a giustificazione, perché in assenza, possono scattare sanzioni pecuniari e disciplinari come la perdita dell’indennità di malattia, riduzioni economiche e, nei casi ripetuti, gravi provvedimenti disciplinari.
