Inps ''istruzioni sul Nuovo Bonus mamme''
Nuovo Bonus mamme
Il beneficio di 40 euro mensili, destinato alle lavoratrici con almeno due figli e con un reddito annuo non superiore a 40.000 euro, è esente da imposte e non concorre alla determinazione dell’Isee.
È un’integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri per il 2025, introdotta dall’articolo 6, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
Il contributo è riconosciuto alle madri lavoratrici, escluse le lavoratrici domestiche, con due o più figli, per ogni mese di attività lavorativa nel 2025.Comunicato Nazionale - resoconto incontro ARAN del 31 ottobre 2025 sul rinnovo del CCNL 2022-2024 – Sezione Università
Comunicato Nazionale - resoconto incontro ARAN del 31 ottobre 2025 sul rinnovo del CCNL 2022-2024 – Sezione Università
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Elezioni al Senato Accademico Università Parthenope ''eletto Giuseppe Cuccurullo’’

Elezioni al Senato Accademico Università Parthenope ''eletto Giuseppe Cuccurullo’’
Si pregia informare che il 22 ottobre 2025 si sono svolte le elezioni per le rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo negli organi di governo dell’Università Parthenope per il triennio 2025-2028.
Per la rappresentanza del personale TAB al Senato Accademico, il segretario generale FGU Univ. c/o Ateneo Parthenope ed ex membro del Consiglio di Amministrazione 2022-25, Giuseppe Cuccurullo è stato eletto con 117 voti avvalendosi di una candidatura unitaria.
Si rinnova anche in questa tornata elettorale, un altro successo del sindacato FGU Gilda Unams/Università Parthenope che si è distinto per credibilità e affidabilità, guadagnando la fiducia delle altre forze sindacali in Ateneo.
Giungano al neoeletto e a tutta la dirigenza sindacale del Dipartimento Università FGU Parthenope i ns più calorosi e sentiti complimenti per questo successo.
Roma, 23.10.2025 La segreteria nazionale
INPS: Bonus Asilo Nido, chiarimenti e novità operative
INPS: Bonus Asilo Nido, chiarimenti e novità operative Il decreto-legge n. 95/2025 estende il bonus e introduce la validità pluriennale delle domande. L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. La circolare integra e modifica le precedenti istruzioni fornite con la n. 60 del 20 marzo 2025, chiarendo l’ambito di applicazione del contributo e introducendo importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026. Estensione del contributo Il contributo asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a: • nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. • sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. • servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali. Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola). Ultrattività delle domande A decorrere dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte produrranno effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità. Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizioneo l’inserimento in graduatoria. Mentre, per il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare, sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), la circolare n. 123 del 5 settembre 2025 Fonte INPS.it
ANAC : Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche
Fonte ANAC - Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente. Le amministrazioni sono tenute ad assolvere l’obbligo di pubblicare i dati sugli incentivi 2% percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche all’interno della sezione Amministrazione trasparente. Nella tabella dovranno essere riportati: - l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente); - l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico. Diventa, pertanto, possibile l’accesso civico semplice da parte dei consociati e, quindi, un controllo “sociale” sulle erogazioni.Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Nuovo Testo Unificato
E' stato definitivamente approvato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 153 -202-844-1104-1128-1395-A/R, (AS 1430) recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (legge 18 luglio 2025, n. 106). LEGGE 18 luglio 2025, n. 106 Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114). Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025 (GU n.171 del 25.07.2025)(...) Art. 1. Conservazine del posto di lavoro I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. (...) Fonte: Camera dei Deputati Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022 i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Clicca su: |













Di seguito si riporta il 














