Contatori visite gratuiti Recepito anche dalla Corte dei Conti: in sede di contrattazione, anche decentrata, deve escludersi la responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che abbiano concluso accordi illegittimi in danno alle finanze dell’ente pubblico

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Recepito anche dalla Corte dei Conti: in sede di contrattazione, anche decentrata, deve escludersi la responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che abbiano concluso accordi illegittimi in danno alle finanze dell’ente pubblico

Questo il principio sancito dalla Cassazione a Sezioni unite con ordinanza n. 14689/2015 che viene recepito dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 68 del 15 marzo 2016, che respinge pertanto la tesi della Procura che aveva invece ipotizzato un’estensione della responsabilità amministrativa ai rappresentanti delle RSU e delle OO.SS. territoriali, stante il concorso determinante fornito da tali soggetti al perfezionamento e alla firma degli accordi produttivi di danno.

La Suprema Corte è poi intervenuta nel procedimento de quo per effetto del regolamento preventivo di giurisdizione attivato, ai sensi dell’art. 41 del codice di procedura civile, dai soggetti chiamati a rispondere nella loro veste di rappresentanti sindacali. Ora i giudici toscani dichiarano il difetto di giurisdizione nei confronti di questi ultimi, dacché le Sezioni unite hanno osservato che, alla luce degli articoli 2 e 40 del dlgs 165/2001, nel quadro della disciplina privatizzata del rapporto di pubblico impiego i rapporti sindacali in tale comparto sono ormai uniformi a quelli vigenti nell’impresa privata, di modo che i sindacalisti, mirando a perseguire gli interessi dei lavoratori, si sottraggono all’ambito di responsabilità amministrativa vagliato dalla giurisdizione contabile.

D’altro canto, nella PA l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già (anche) sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori, visto che il dlgs 165/2001 dispone, all’art. 40, comma 3-quinquies, che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.

In tale scenario, la Sezione toscana ritiene di “procedere allo stralcio delle posizioni interessate …, ormai mature per la decisione”, e dispone la separazione dei giudizi precedentemente riuniti, posto che l’azione giurisdizionale ha per destinatari anche altre posizioni (dirigenti e componenti i Collegi dei sindaci) non oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione.

Non resta che augurarsi che la Corte dei conti, nel proseguire il giudizio a carico dei rappresentanti della PA, valuti la pressione del sindacato come un fattore riduttivo della colpa degli esponenti della parte pubblica, in concorrenza con altri elementi riscontrabili nel caso concreto e fatti valere dagli interessati in giudizio.Ragioni di equità, infatti, portano necessariamente a concludere che gli errori commessi dai soggetti responsabili, nell’esercizio dell’azione amministrativa in condizioni di estrema difficoltà, dovrebbero essere giudicati con adeguata clemenza, riconoscendo tutte le attenuanti del caso. Fonte: LEGGIOGGI.IT

 
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