Comunicato sindacale unitario: la delegazione trattante in sede Aziendale è quella prevista dalle disposizioni dei CC.NN.LL. Istruzione e Ricerca
Documento sindacale unitario. ''La delegazione trattante in sede Aziendale è quella prevista dalle disposizioni dei CC.NN.LL. Istruzione e Ricerca''
A fronte di una delibera del commissario straordinario dell'AOU G. Martino di Messina, che redifinendo la composizione delle delegazioni trattanti presso l'AOU G. Martino vedrebbe escluse le OO.SS. firmatarie del CCNL, unitariamente il sindacato ribadisce che é quella prevista dai CC.CC.NN.LL. dell’Istruzione e della Ricerca che prevedono apposite disposizioni per il personale delle AOU e per la relativa contrattazione integrativa, ivi compresa la delegazione trattante in sede aziendale.
La segreteria nazionale
Nuove priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile - Dlgs n 105 del 30/06/2022
Riguardo al lavoro in modalità agile, il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato il comma 3-bis dell’art. 18 della l. n. 81/2017, riconoscendo nuove priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:
- dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età;
- o senza alcun limite di età (dalle lavoratrici e dai lavoratori) nel caso di figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- o dai caregivers, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Gli Atenei sono tenuti ad applicare tale normativa anche al telelavoro domiciliare, considerato uno degli strumenti costitutivi del più ampio sistema di lavoro agile, di cui all’art. 14 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, pertanto i/le colleghi/e rientranti nelle suddette categorie e che non hanno un progetto di telelavoro in corso, possono presentare richiesta, in accordo con il/la proprio/a responsabile all’Ufficio forme di lavoro agile per procedere all’assegnazione della posizione di telelavoro domiciliare.
Comunicato Nazionale : Resoconto degli incontri: del 07 settembre ’22, riapertura trattativa con l’ARAN per il rinnovo del CCNL e dell’08 settembre’22 con il Capo Gabinetto della ministra Messa
Comunicato Nazionale
Resoconto degli incontri:
del 07 settembre ’22, riapertura trattativa con l’ARAN per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca;
dell’08 settembre’22 con il Capo di Gabinetto della Ministra dell’Università Messa sull’attuazione della legge di bilancio 2022 - risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.
Nella mattinata di oggi 8 settembre ’22, tutte le sigle sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, sono state convocate dal Capo di Gabinetto della Ministra dell’Università Messa.
La tematica dell’incontro è stata: Attuazione della legge di bilancio 2022 - risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.
A seguito degli interventi di parte sindacale, il prof. Recinto Giuseppe, Capo Gabinetto del MUR, ha dichiarato che a breve sarà emanato il decreto attuativo (previsto dall’Atto di indirizzo), che specificherà l’utilizzo dei famosi 50 milioni, stanziati dalla finanziaria 2022 e che andranno ad alimentare ogni anno l’FFO.
A tal proposito si precisa che la destinazione dei fondi non vede in sintonia le due parti (Aran e sindacati).
Il Capo di Gabinetto ha garantito un decreto esplicativo sull’utilizzo dei fondi, i quali non saranno utilizzati per sostenere proposte progettuali, ma saranno prossimamente oggetto di contrattazione tra Aran e parte sindacale.
Inoltre, ieri 7 settembre ’22 è stata riaperta la trattativa con l’ARAN per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca.
Nell’incontro sono stati trattati i temi riguardanti la parte generale del CCNL e in particolare, gli obblighi del dipendente, le sanzioni disciplinari, il codice disciplinare, la determinazione concordata della sanzione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare in caso di procedimento penale.
La bozza proposta dall’ARAN, non si discosta di molto da quello che è già scritto nel vigente CCNL 2016/ 2018, tranne che per gli aggiornamenti inseriti nelle ultime norme, compreso il lavoro agile.
Anche questa volta, c’è stato un forte intervento/richiamo da parte della FGU al Presidente dell’Aran, rispetto al metodo con cui vengono gestite le riunioni di contrattazione, ricordando che al tavolo tutti gli attori, OO.SS. e ARAN sono da considerarsi sullo stesso livello e con pari dignità; la contestazione in particolare, è collegata all’invio di documenti, oggetto di discussione tra le parti di grande importanza. Spesso gli argomenti da trattare richiedono una attenta valutazione da parte delle federazioni sindacali per proporre al tavolo contrattuale osservazioni e suggerimenti.
La riunione è stata aggiornata per il settore dell’Università il giorno 27 settembre con all’ordine del giorno l’ordinamento professionale.
Vi terremo aggiornati.
Roma 08/09/ 2022 La Segreteria Nazionale
ARAN: convocazione di riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 - 2021
Messaggio INPS n° 3066 del 04-08-2022 in materia di maternità, paternità e congedo parentale. Indicazioni anche per i neo padri dipendenti della P.A. Con il messagg
Come abbiamo già riportato in altra pagina, di questo sito, iI decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
1. Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l’articolo 27-bis al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguito anche T.U.), che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio” (recependo e ampliando le tutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come “Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina è rimasta immutata.
Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27-bis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative di dettaglio.
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. Leggi tutto...
INPS: Green pass e assenza o sospensione dei lavoratori: istruzioni
BONUS TRASPORTI ''da settembre 2022 Bonus fino a 60€ per abbonamenti annuali o mensili Tpl
Con Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (il cosiddetto Decreto Aiuti, art. 35), convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il "Bonus trasporti". Lo scopo della "misura sociale" è sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.
Il buono previsto dal Decreto è utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
La dotazione finanziaria prevista è pari a 79 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro. Il Bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario potrà chiedere un "Bonus trasporti" al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.
Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
Potranno ottenere il Bonus trasporti accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.
Il portale suddetto sarà disponibile nelle prossime settimane e prima della messa online verrà data apposita comunicazione nazionale tramite radio, televisione, siti istituzionali e social network al fine di garantire la più ampia conoscenza possibile del Bonus a tutti i cittadini. Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l'abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l'utilizzo del buono, indicando l'importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso. Tratto da: www.lavoro.gov.it NOVITA' su Maternità, Paternità ''Attuazione delle direttive del Parlamento Europeo''Conciliazione tempi vita-lavoro, attuazione delle Direttiva UE È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio". Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti; da 8 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.
Nell'ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un'apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento.
Con riferimento alle lavoratrici autonome, il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi. In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni. Fonte:www.lavoro.gov.it |