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INPS-Assegno Nucleo Familiare: livelli reddituali luglio 2022 - giugno 2023

L’Istituto, con la circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65, comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare. Fonte.INPS.it

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Messaggio INPS 13-06-2022 Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Una tantum non automatica per il lavoratore dipendente. Il lavoratore per benficiare  dei 200€  in busta paga ha l'obbligo di presentare una dichiarazione  di responsabilità alla sua amministrazione.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. (non ha già ricevuto il bonus perchè non si ha in famiglia un percetttore di reddito di cittadinanza né si è titolare di una pensione).

Per essere più precisi il/la lavoratore/trice, in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) deve essere consapevole e quindi dichiarare di non essere titolare delle seguenti prestazioni: – trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022). – reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).

L'INPS con  il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 fornisce le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

'' L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore''.....

Per leggere tutto il messaggio con le istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti vai su:  Inps messaggio 2397 del 13/06/22

 

Di seguito un fac simile di dichiarazione di responsabilità

 

ARAN : convocazione del 07 giugno per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 - 2021.

Si informa che l'Aran, ha convocato per il giorno 07 giugno alle ore 10,30 le OO.SS. rappresentative per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019–2021. L’incontro si terrà in modalità mista con la presenza presso la sede dell’ARAN dei Capi delle delegazioni sindacali ed in collegamento on line tramite piattaforma per video per gli altri componenti. Sarà nostra cura dare opportuna informazione sugli sviluppi dell’incontro.

La segreteria nazionale

 

L’aspettativa nel Pubblico Impiego

L’aspettativa nel pubblico è disciplinata dalla legge n° 53 del 2000, e successivi aggiornamenti,ed è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per motivi ben precisi, senza che ciò implichi la perdita dell’impiego. In questo lasso di tempo, normalmente, non si ha diritto allo stipendio, però, in alcuni casi l’aspettativa è retribuita ed i pubblici dipendenti che ne intendono avvalersi devono fare richiesta alla propria Amministrazione tramite l’ufficio preposto. La concessione dell’aspettativa da parte dell’amministrazione dipende dalle motivazioni che il dipendente ha presentate a suo sostegno e che possono essere:

Per lutto o infermità di un familiare: viene concesso al lavoratore un permesso di tre giorni avorativi retribuiti all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un familiare non oltre il secondo grado di parentela, il tutto documentato. In caso di morte, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento.

Per gravi motivi familiari: a questa richiesta deve essere allegata la documentazione che attesti i gravi motivi familiari e le patologie individuate. La durata massima di aspettativa concessa è di due anni, in questo lasso di tempo il dipendente conserva il suo posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa.

 

Comunicato Unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS, FGU Gilda Università- Protocollo d'intesa Regione Lazio e Università Tor Vergata

 

COMUNICATO SINDACALE UNITARIO:Richiesta incontro alla CRUI

Richiesta unitaria delle OO.SS. del comparto Università inviata al presidente della CRUI, per una convocazione in tempi rapidi, al fine di verificare eventuali punti di convergenza utili per creare le condizioni affinché il prossimo CCNL rappresenti un reale passo in avanti nel rafforzamento e nello sviluppo dei nostri settori e nella valorizzazione professionale del personale.


 

In G.U. il Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Una indennità una tantum da 200 € per i lavoratori dipendenti e pensionati che sarà erogato a partire dal mese di luglio 2022 e un Bonus di 60 euro per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Questi due bonus sono riconosciuti in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Clicca su:  Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022

 

COMUNICATO FGU UNIVERSITA’: AVVIO TRATTATIVE IN ARAN RINNOVO CCNL 2019-2021

 

COMUNICATO SINDACALE – FGU UNIVERSITA’

AVVIO TRATTATIVE IN ARAN RINNOVO CCNL 2019-2021

Si è tenuta oggi la prima riunione, in videoconferenza, tra OO.SS. e ARAN per l’avvio delle trattative sul rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Sono intervenuti i Segretari Confederali del P.I., i Segretari Generali del Comparto nonché i Segretari dei Settori che lo compongono.

Per il Settore Università è intervenuto il Segretario Nazionale del Dipartimento Università della FGU Arturo Maullu, il quale ha espresso la sua contrarietà per il grande ritardo con cui sono state avviate le trattative.

Il Presidente dell’Aran ha proposto in questa prima fase, di discutere i contenuti delle parti comuni del CCNL 2019/2021, tra cui le relazioni sindacali, le responsabilità disciplinari ed altro, mentre, nella fase successiva si entrerà nel merito della discussione delle problematiche attinenti ai Settori specifici di contrattazione, compreso quelle dell’Università.

La FGU GILDA Università, ha ribadito la necessità di affrontare e porre proposte di soluzione “concrete” almeno per i tre punti rimasti aperti sul tavolo della Commissione paritetica ex art. 44 del CCNL 2016/2018 quali: l’ordinamento professionale, il personale dei policlinici e i CEL.

Si è  rimarcato che, al contrario di quanto fatto nel Settore Scuola, il legislatore è entrato a gamba tesa con un decreto legge n. 36 del 2022 su una materia  prettamente di competenza della contrattazione; mentre per il Settore Università, al contrario di quanto promesso dal MUR, non è stato invece ancora emanato il decreto interministeriale, che avrebbe dovuto definire la tipologia di Azienda Unica Ospedaliera Universitaria (ex AOU), così come stabilito dal comma 3 art. 2 del decreto Legislativo 517/99.

Il Segretario Generale della FGU Gilda-Unams Rino Di Meglio, nel suo intervento sulle parti comuni, ha ribadito quanto da noi sostenuto sull’applicazione del metodo di calcolo percentuale utilizzato dal legislatore che, ancora oggi, prevede la stessa percentuale degli incrementi contrattuali per tutti i comparti. Questo strumento ha dimostrato di essere discriminante in quanto la sua applicazione ha impoverito i lavoratori del Comparto Universitario in modo sempre più pesante rispetto a tutti gli altri Comparti del P.I.

Il Presidente dell’ARAN Naddeo ha informato che il tavolo contrattuale sarà riconvocato tra una decina di giorni.

Sarà nostra cura informarvi su come evolveranno i lavori con l’ARAN, nel contempo con le altre OO.SS. del Settore si sta discutendo al fine di trovare una posizione condivisa almeno sulle parti comuni e proseguire il confronto sui temi specifici, che di volta in volta saranno oggetto di discussione in quanto collegati al Settore Università.

Roma 17 maggio 2021

Arturo Maullu

Segretario Generale FGU Università

 

INPS Messaggio n° 1962 del 09-05-2022 - Assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande

Con il messaggio n° 1962 del 09-05-2022, l’Istituto, facendo seguito alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e ai messaggi e alle comunicazioni dell’INPS in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, comunica che sono disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per la prestazione in oggetto, le seguenti nuove funzionalità: 1) Modifica della domanda; 2) Visualizzazione dei pagamenti; 3) Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.

Fonte: Inps.it

 

Sentenza Corte di Cassazione: Mansioni Superiori nel P.I: ‘’diritto a percepire lo stipendio adeguato’’

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 1496/2022 si pronuncia sulle Mansioni Superiori nel Pubblico Impiego.

Chi svolge mansioni superiori al suo inquadramento ha diritto di percepire la retribuzione di quella determinata mansione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1496 del 2022. Secondo i magistrati in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. Tratto da:https://www.pamagazine.it/

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



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