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Comunicato sindacale - Adempimenti obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ‘’Soluzione questione dei lettori di lingua straniera''

 

COMUNICATO SINDACALE

Adempimenti obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

‘’Soluzione questione dei lettori di lingua straniera assunti presso le Università statali prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 120 del 1995’’ e nuovo trattamento economico


Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 31 marzo 2017 alle ore 11.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni e la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi, in applicazione alle disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017, tra le altre cose, su proposta del Presidente Gentiloni, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Il provvedimento  composto di quattordici articoli è volto a chiudere tre procedure d’infrazione e tre casi EU Pilot e a superare una delle contestazioni della Commissione Europea nell’ambito di un caso EU Pilot, recando altresì norme per la corretta attuazione di due direttive e l’introduzione di alcune modifiche alla legge n. 234/2012.

Di particolare interesse è la soluzione data all’annoso problema relativo al trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le Università statali (sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2001, causa C-212/99, e del 18 luglio 2006, causa C-119/04 e caso EU Pilot 2079/11/EMPL).

Sono introdotte norme volte a chiudere il caso; in particolare, si è inteso risolvere la questione dei lettori di lingua straniera assunti presso le Università statali prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico” regolata dal CCNL del personale tecnico amministrativo delle Università.

Inoltre, si dà attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 26/6/2001 (causa C-212/99) e del 18/7/2006 (causa C-119/04), che hanno stabilito il diritto dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all’impegno orario effettivamente assolto. A tal fine sono state stanziate risorse sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali da destinare al cofinanziamento degli atenei, per la chiusura dei contenziosi in essere, nonché per prevenire quelli futuri.

Napoli 28.04.2017

Arturo Maullu

Coordinatore Generale CSA Università

Dipartimento Università FGU Gilda Unams

 

Alcune considerazioni sulla crisi dei partiti e dei sindacati tradizionali

A cura  di Arturo Maullu - Coordinatore Generale Nazionale CSA Università

Abbiamo un po’ tutti seguito in questi giorni quanto stà accadendo nelle elezioni in Francia. Dal ballottaggio sono rimasti esclusi i partiti tradizionali, quelli che hanno governato il paese dal dopoguerra a oggi.  In Italia, ma anche negli altri paesi tira più o meno la stessa aria. Parallelamente, i sindacati tradizionali, nel nostro Paese, ma non solo, perdono sempre più il consenso dei lavoratori che non si sentono più rappresentati e per ultimo, solo in termini temporali, lo schiaffo ricevuto ieri in Alitalia dà il senso della loro inadeguatezza nel rappresentare gli interessi collettivi e dei lavoratori in particolare.

Nel frattempo che i vertici di queste mega organizzazioni, erano troppo impegnati a difendere i loro privilegi, vedi: pensioni d’oro, stipendi faraonici, gestione di enti di formazione professionali (poi inevitabilmente falliti con relativo personale assunto tra l’altro tra amici e compagni, ovviamente senza uno straccio di concorso) messo a   carico della collettività, per non parlare delle truffe milionarie di taluni patronati italiani ed esteri su cui la magistratura sta pian piano facendo luce, etc…, nel frattempo dicevamo, tali mega organizzazioni hanno dimenticato di fare il loro mestiere, cioè “fare sindacato”.

Il sindacato autonomo e di base era considerato un tempo il refugium peccatorum per gente scomoda, una minoranza di soggetti da mettere ai margini delle relazioni sindacali, magari per decisione congiunta tra datore di lavoro, pubblico o privato che fosse e sindacati tradizionali. Oggi sia gli uni che gli altri, sempre più spesso, scoprono che quando i lavoratori sono chiamati a pronunciarsi nel segreto dell’urna fanno scelte molto diverse.

Il potere politico e quello sindacale collusi, che hanno mandato in rovina questo Paese,  si trovano oggi da noi come in altri Stati, a fare i conti con una realtà nuova, una presa di coscienza forte da parte di chi con il proprio lavoro, sempre più svilito a livello di merce, li ha mantenuti e fatti ingrassare in privilegi assurdi.

Ecco quindi inevitabilmente che a distanza di quasi 40 anni dalla famosa marcia dei colletti bianchi della FIAT del 14 ottobre 1980,  i lavoratori di un’altra grande azienda nazionale come l’Alitalia, sconfessano la ‘’Triade’’ e creano un nuovo punto di rottura nella storia delle lotte sindacali, rappresentando una dura sconfitta per il sindacalismo tradizionale e colluso.

Noi che facciamo invece parte del sindacato autonomo siamo, come dire, un prodotto di nicchia, non una multinazionale sindacale con bilanci milionari e con tanti dipendenti al proprio servizio, il nostro operato si basa solo sul volontariato, produciamo un’azione sindacale genuina, non adulterata da manovre partitiche e men che meno siamo disposti a trattative che non siano alla luce del sole con la controparte, politica o datoriale che sia, trattiamo con tutti, ma collusi con nessuno!

Chissà se anche quest’ultima lezione ricevuta dalla ‘’Triade’’ e dal fallimentare management di Alitalia potrà servire a qualcosa, ma permetteteci di dubitarne, visto anche l’atteggiamento ostruzionistico posto in essere nel rinnovo del CCNQ e le proposte irricevibili fatte per i rinnovi contrattuali a livello nazionale e  sbandierate a destra e a manca come se fossero chissà quali conquiste, avrebbero fatto una figura migliore se invece fossero stati zitti cercando di lavorare ai tavoli di contrattazione nazionale, presentando alla controparte proposte adeguate e almeno in parte risarcitorie per tutti gli anni di blocco contrattuale, ma tant’è... ed infine, ma non per ordine d’importanza, gli atteggiamenti arroganti e pretenziosi che nonostante tutto continuano a porre in essere a livello di contrattazione aziendale un pò ovunque.

Napoli, 27.04.2017

Arturo Maullu

Coordinatore Generale Nazionale

CSA Università – Dipartimento Università FGU Gilda Unams

 

Circolare INPS ''Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità: cambia il criterio per la concessione''

La non computabilità del reddito della casa di abitazione nella circolare n. 74 del 21 aprile 2017. L'INPS, con la circolare n. 74 del 21 aprile 2017, ha preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali prevedendo a far data dal 1° gennaio 2017 l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Finora l'Istituto aveva considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione in quanto reddito assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%, ma a partire dal 2002 si è consolidato un opposto orientamento giurisprudenziale.

 

Riforma del pubblico impiego: il parere del Consiglio di Stato

Tratto da: lagazzettadeglientilocali.it  - Il Consiglio di Stato ha reso negli scorsi giorni parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego (Consiglio di Stato, comm. spec., 21 aprile 2017, n. 916).  Il parere si accompagna a quelli, resi nei giorni precedenti, sui decreti correttivi in materia di licenziamento disciplinare (n. 891 del 18 aprile 2017) e a quello in materia di valutazione delle performance (n. 917 del 21 aprile 2017). Leggi tutto l'articolo su: lagazzettadeglientilocali.it

 

ARAN - AVVISO: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa e ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti

Di seguito si riporta il testo completo dell'Avviso del 3 aprile us, tratto dal sito Aran di cui al link:

ARAN - AVVISO: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa e ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti
AVVISO ARAN

Oggetto: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa e ripartizione del monte ore permessi sindacali retribuiti.

A seguito della pubblicazione del nuovo accertamento della rappresentatività per il periodo 2016–2018, pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti in relazione alla corretta individuazione delle organizzazioni sindacali cui attribuire il monte ore dei permessi sindacali di amministrazione nonché di quelle da convocare per la contrattazione integrativa

In merito si fa presente che il nuovo accertamento della rappresentatività non dispiega automaticamente alcun effetto sulla determinazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla contrattazione integrativa né su quelli titolari delle prerogative sindacali.

1. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa

Con riguardo alle organizzazioni sindacali che occorre convocare per la contrattazione integrativa, si evidenzia che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti e delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato Direttivo dell’Aran n. 15/2009, ai tavoli della contrattazione integrativa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo - I biennio economico. Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest’ultimo contratto, qualora differenti. Conseguentemente, nelle more della sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 nonché a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.

2. Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione

Per quanto attiene, invece, al calcolo del monte ore, si rappresenta che, al momento, per i comparti e le aree di contrattazione sono ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014. Tali contratti, prevedono che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale” (cfr. art. 9, comma 4 del CCNQ 17/10/2013 e art. 10, comma 4 del CCNQ 5/5/2014)

Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi contratti di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, le cui trattative sono state avviate, il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.

Solo all’entrata in vigore del nuovo CCNQ i soggetti rappresentativi nel triennio 2016 – 2018 potranno fruire, nei modi e limiti definiti nel contratto, delle prerogative sindacali citate.

 

Ministero del Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione – sanzioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, fornisce risposta ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.  Tratto da www.dottrina lavoro.it

 

Per gli Statali resta l'obbligo di reintegro in caso di licenziamento illegittimo

Lo prevede un passaggio del decreto legislativo di riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego. Il lavoratore illegittimamente licenziato avrà sempre diritto alla reintegra sul posto di lavoro più il pagamento di un'indennità risarcitoria. Il Dlgs pone quindi fine ad una querelle giurisprudenziale durata diversi anni a seguito della Riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori avvenuta nel 2012 con la Legge Fornero.

 

Sentenza Corte di Cassazione - P.I. le somme erogate dal datore di lavoro, maggiori rispetto a quelle dovute, vanno restituite

La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4323 del 20 febbraio 2017, ha dichiarato che nel caso in cui il dipendente pubblico abbia percepito dall’amministrazione di appartenenza delle retribuzioni maggiori rispetto a quelle dovute, erroneamente erogate, queste debbono essere restituite anche se è dimostrata la buona fede del dipendente.

 

Riforma P.A. La Nota di lettura redatta dal Senato in merito alle modifiche del Testo Unico del Pubblico Impiego

Il Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, ha approvato cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124). Uno di questi è quello che contiene le modifiche al Testo Unico del pubblico impiego.

Nota di lettura n. 171 redatta dal Servizio del Bilancio del Senato in merito allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto del Governo n. 393).

 

INPS - Bonus Mamma domani, i nuovi chiarimenti dell’Istituto

L’INPS, con la Circolare n. 61 del 2017, ha integrato la circolare n. 39/2017 relativa al riconoscimento del bonus Mamma domani per le nascite e le adozioni (v, anche: Futura madre, premio di 800 euro per nascita o adozione). In particolare si legge quanto segue nella circolare 61/2017.

Con riferimento alla Circolare n. 39 del 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

 

INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025



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