Circolare INPS n. 55/2023 Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024
Circolare INPS n. 55/2023 - Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Fonte: Inps.it
Comunicato sindacale del 16 giugno 2023 '' Rinnovo CCNL: Accolta la richiesta per le risorse aggiuntive''
Comunicato sindacale del 16 giugno 2023
'' Rinnovo CCNL: Accolta dal Consiglio dei Ministri la richiesta per le risorse aggiuntive''
Il Consiglio dei Ministri conclusosi ieri sul tardi ha approvato il Decreto-Legge ''PA2''. Tra le altre cose è stata accolta anche la nostra richiesta per le risorse aggiuntive; i famosi 50 milioni che vanno al 50% sul fondamentale e l'altro 50% sull'accessorio, ma sempre con disposizioni stabilite dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, così i rettori non ci possono mettere le mani.. come volevamo noi.
Saremo più precisi quando avremo disponibile il testo definitivo, ancora non pubblicato. Sarà nostra cura tenervi informati.
Roma 16 giugno 2023
Il segretario generale
(Arturo Maullu)
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Comunicato unitario del 26 aprile 2023
COMUNICATO SINDACALE UNITARIO DEL 7 APRILE 2023 - LETTERA INVIATA AL MINISTRO BERNINI MUR
Lettera alla Ministra Bernini: richiesta intervento nel quadro di attuazione del PNRR
Assegno unico e universale: integrazioni e compensazioni del 2022 e 2023
La circolare INPS 9 febbraio 2022, n. 23 ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).
L’atto ha precisato che l’Istituto avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento dell’AUU che, si ricorda, decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
Con il messaggio 26 maggio 2023, n. 1947 l’INPS comunica di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022. Tali calcoli tengono conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.
La rielaborazione ha determinato alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno, i cosiddetti “conguagli a credito”, o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero, i cosiddetti “conguagli a debito”.
Nel messaggio sono riportati alcuni esempi pratici che illustrano le modalità di compensazione adottata dall’INPS.
Tal qual tratto da: www.Inps.it
Circolare INPS - Novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, legge 104/92 comma 3 - Istruzioni operative
l decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.In particolare, il decreto in esame: • ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3; • ha novellato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo; • ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Il novellato comma 5, inoltre, stabilisce che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Fonte INPS: leggi e scarica la Circolare INPS n 39 del 4 aprile 2023
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