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Comunicato Nazionale:Resoconto Riunione ARAN del 17/07/2024

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Nota al CINECA ''Università e lo “strano” caso della remunerazione oraria del lavoro straordinario con trattamento economico in “peius”

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Nota al Ministro del MUR '' Riduzione stanziamenti per le Università nel FFO 2024 ''

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Riunione ARAN OO.SS.''Per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale art. 178 CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/ 2021''

Convocate a Roma per il giorno 17 luglio alle ore 10:30 c/o l’ARAN le Confederazioni e le Organizzaz...

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Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF 2024), che delinea previsioni cruciali in relazione al PIL e traccia una linea sul futuro del welfare nel nostro paese.

 

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Nota alle istituzioni obbligo di formazione continua con sistema ECM per il Personale Tecnico Amministrativo delle Università con profilo professionale di psicologo-psicoterapeuta

 

L'ARAN convoca le OO.SS. per l’apertura della trattativa per la sequenza contrattuale dell’art. 178 dell’ipotesi di CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019 – 2021 - sottoscritta il 14 luglio 2023

Si comunica che L'ARAN ha convocato le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali il giorno 7 settembre 2023 alle ore 11,00 per l’apertura della trattativa relativa alle sequenze contrattuali dell’art. 178 dell’ipotesi di CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 - sottoscritta il 14 luglio 2023.

 

Assegno unico e universale – gestione delle domande in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità – rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo

Ricalcolo dell’Assegno unico per coloro che hanno un Isee con omissioni o difformità: rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo

Con il messaggio n. 2913 del 08.08.2023 l’Inps ha rivisto le indicazioni che erano state fornite con il messaggio del 1° agosto n. 2856/2023

Si legge nel messaggio Inps n. 2913 del 08.08.2023

''Con messaggio Hermes n. 2856 in data 1 agosto u.s. sono stati illustrati i criteri di gestione delle domande della prestazione denominata Assegno unico e universale adottati dall’Istituto in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati.

Al riguardo, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia per tutti i necessari approfondimenti.

Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).''

Fonte : Inps.it

messaggio n. 2913 del 08.08.2023

messaggio del 1° agosto n. 2856/2023

 

Comunicato su circolare Agenzia delle Entrate: misure fiscali per il welfare aziendale, applicabili anche al pubblico impiego

Link:  Circolare Agenzia delle entrate - Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con   modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi

 

 

Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023 - Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare per i dipendenti pubblici

Con il presente messaggio, l’INPS anche in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, fornisce ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle disposizioni contrattuali, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 ove è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare, secondo le disposizioni di seguito riportate:

Dal 1° luglio 2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali;

Dal 1° febbraio 2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca;

Dal 1° gennaio 2023 per il personale del comparto Funzioni Locali;

Dal 1° dicembre 2022 per il personale del comparto Sanità.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento. Tale elemento, infine, per il personale in servizio alle medesime date di decorrenza del conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare, rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).

* Vai al Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023

 

 

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 21627 del 20 luglio 2023 - diritto di scelta sede di lavoro più vicina per il lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità.

Diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21627 depositata il 20 luglio 2023 nell'affermare che il diritto in discussione - a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) - non è assoluto e illimitato, e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma (v., ad es., Cass. n. 18223/2011); nel procedere al suddetto bilanciamento di interessi.

''In materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009 (Cass. n. 6150/2019; v. anche, sul divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, quale limite esterno al potere datoriale, prevalente nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, salva l’insuscettibilità di essere le stesse diversamente soddisfatte, Cass. n. 33429/2022; nonché, sull’onere della prova, spettante al datore di lavoro, di dimostrare le circostanze ostative all’esercizio del diritto al trasferimento, Cass. n. 3896/2009 e successive conformi.''

Clicca: Sentenza Corte di Cassazione n. 21627 del 20 luglio 2023

 

COMUNICATO NAZIONALE - SOTTOSCRITTO IL CCNL 2019-2021 ISTRUZIONE E RICERCA CHE COMPRENDE I SETTORI: SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM

 

SOTTOSCRITTO IL CCNL 2019-2021 ISTRUZIONE E RICERCA CHE COMPRENDE I SETTORI: SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM

 

Oggi, dopo oltre un anno e mezzo dalla sua scadenza è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca che comprende i settori; Scuola, Università, Ricerca e Afam.

Una trattativa che si è trascinata per diversi anni, anche sui tavoli tecnici inerenti code contrattuali come le problematiche dei CEL e il personale delle AOU, argomenti ancora non del tutto esauriti in questo CCNL, tant’è che vanno a specifiche sessioni contrattuali sia alcuni aspetti inerenti la nuova figura del tecnologo a tempo indeterminato che la ormai annosa questione del personale delle AOU.

Se per un verso possiamo considerarci soddisfatti perché oltre la metà delle nostre richieste di emendamento alla bozza propostaci dall’Aran sono state accolte, per altro verso non siamo soddisfatti perché, per esempio, sulla vicenda dei 50 milioni aggiuntivi al costo contrattuale noi avevamo proposto che andasse tutto sul trattamento fondamentale in parti uguali per tutti.

Si è deciso diversamente, ma non come aveva proposto l’ARAN in misura variabile e sperequata tra le categorie (oggi aree) nell’indennità di Ateneo, bensì in modo più proporzionato privilegiando le categorie B e C che sono poi le più sofferenti dal punto di vista stipendiale ed alle quali è stata assegnata anche la maggiorazione del 5% in forma solidale dalle altre categorie. I restanti 25 milioni sono comunque oggetto di contrattazione integrativa, possono essere destinati a progetti anche a livello complessivo di Ateneo o specifici di settore.

Sul “nuovo” ordinamento professionale sorvoliamo, perché ci lascia ampiamente insoddisfatti, in quanto altro non è che la riproposizione del vecchio che prevedeva le categorie ora chiamate aree, ma di novità dal punto di vista ordinamentale ce ne sono davvero poche ed a noi, come ben sapete, già non piaceva quello preesistente.

Di positivo c’è che viene semplificata la procedura delle PEO e delle PEV ma molto dipende dalla disponibilità dei fondi nelle singole amministrazioni.

È stata si ritoccata, ma non in modo sostanziale e nella misura che noi avremmo voluto la disciplina dei CEL, soprattutto per quanto concerne le funzioni e retribuzioni nonostante i tanti pronunciamenti dei giudici, sia a livello comunitario che italiano.

Altro nostro cruccio è che per l’ennesima volta le problematiche legate al personale universitario delle AOU o comunque in convenzione con il SSN non si sia neppure potuto affrontare nella sua interezza, perché c’è una evidentissima carenza normativa che noi denunciamo da anni, per cui anche questa problematica andrà affrontata in una apposita sequenza contrattuale che si attiverà, si spera, già dal prossimo settembre, con l’auspicio che i ministeri interessati, quello della Salute, il MUR e la conferenza Stato Regioni si attivino per l’emanazione del decreto interministeriale che definisca in modo chiaro la tipologia di Azienda Unica così come previsto dalla 517/99.

Nei prossimi giorni predisporremo la pubblicazione delle tabelle con gli incrementi contrattuali e relativi arretrati spettanti a ciascuna area.

Questa tornata contrattuale ha visto un alternarsi di fasi di azioni unitarie ed altre di quasi in contrapposizione tra le organizzazioni sindacali noi, come FGU Gilda Università abbiamo sempre cercato, nell’interesse di tutti i lavoratori e lavoratrici, di mantenere una unità di azione tra tutte le sigle perché è evidente che il loro interesse è lo stesso quale che sia la sigla a cui aderiscono.

Auspichiamo che le Confederazioni rivedano l’accordo quadro che definisce le modalità di aumento salariale con aumenti percentuali uguali per tutti i comparti, perché è questo perverso meccanismo che ha prodotto le peggiori storture e porta i dipendenti delle università a trasferirsi in altri Comparti visto che abbiamo gli stipendi tra i più bassi del pubblico impiego, è fondamentale che si stabilisca quanto prima una forma di riequilibrio e perequazione stipendiale tra i comparti, graduale sì, ma non più derogabile.

Noi come FGU Gilda Università continueremo il percorso intrapreso, chiedendo già ora con forza, che si apra subito il confronto per il rinnovo del CCNL 2022-2024 considerato che siamo già ben oltre la metà della vigenza del contratto stesso.

Per scaricare il testo dell’ipotesi di CCNL andare al seguente link:

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14020/IPOTESI%20CCNL%20IR%202019-2021%20-%20frontespizio%20.pdf

IL SEGRETARIO GENERALE

FGU GILDA-Unams Università

Arturo Maullu

 

Sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA per il periodo 2019-2021

Firmato l'accordo sul Ccnl del comparto istruzione e ricerca 2019-2021

Scuola: incrementi complessivi medi di 124 euro mensili per i docenti; 96 per personale Ata e 190 per i Dsga14 luglio 2023 - È stata firmata oggi all’Aran l’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. Dopo giornate di trattative serrate, Aran e organizzazioni sindacali hanno raggiunto un accordo che riguarda complessivamente 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e Afam (inclusi gli 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti). Il contratto firmato oggi completa la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca avviata con l'accordo economico sottoscritto nel dicembre 2022.Grazie alle risorse allocate dal governo e finalizzate dall'Aran, il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, di 96 per il personale Ata e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi. Anche per gli altri settori, sono stati implementati aumenti significativi.Un'altra novità di rilievo, estesa a tutti i settori, è l'introduzione e la regolamentazione del lavoro agile anche per questo comparto.Durante le trattative sono state riviste le disposizioni relative al personale scolastico, al personale amministrativo delle università e delle accademie e conservatori, mentre per il personale degli enti di ricerca è previsto un accordo integrativo.In particolare, per gli enti di ricerca, l'accordo prevede una successiva trattativa per la definizione dell'ordinamento professionale e per risolvere la questione delle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur).L'accordo raggiunto rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'istruzione e della ricerca, assicurando un riconoscimento adeguato ai dipendenti che operano in queste aree fondamentali per la crescita del Paese. Fonte: Aran.it

IPOTESI CCNL IR 2019-2021.pdf

 

Circolare INPS n. 55/2023 Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024

Circolare INPS n. 55/2023 - Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Fonte: Inps.it

 

Nota FGU Università inviata alle istituzioni nazionali su normativa concorsuale

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



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