Jobs act : sentenza della Consulta n.128/2024
Per i giudici della Corte Costituzionale la tutela reintegratoria attenuata si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale ed al licenziamento disciplinare intimato per un fatto punito dalla contrattazione collettiva solo con una sanzione conservativa.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d.repêchage)
Clicca, leggi e stampa: il comuncato stampa della sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 2024
Nota al CINECA ''Università e lo “strano” caso della remunerazione oraria del lavoro straordinario con trattamento economico in “peius”
Si informa che a fronte di diverse segnalazioni giunte al nazionale circa l'applicazione di una retribuzione in “peius” della paga oraria del lavoro straordinario per le ex posizioni economiche: B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 e D2, la FGU Università ha inviato una nota al Cineca e per conoscenza ai Rettori ed ai DG delle Università e dei Politecnici Universitari, dove si richiede di ripristinare – con la massima urgenza – quanto previsto dall’art. 86 del CCNL 2006/2009, comma 2, ultimo capoverso, al fine di porre rimedio alla palese ingiustizia sopra rappresentata.
Link nota al Cineca: ''Università e lo “strano” caso della remunerazione oraria del lavoro straordinario con trattamento economico in “peius”
La segreteria
Nota al Ministro del MUR '' Riduzione stanziamenti per le Università nel FFO 2024 ''
Si informa che è stata trasmessa una nota al Ministro del MUR e per conoscenza ai Capi gruppo della Camera e del Senato, ai Rettori ed ai D.G. delle Università e dei Politecnici Universitari, dove la FGU Università esprime forti preoccupazioni in merito al taglio dei fondi previsti per le università italiane nel Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2024, vista la recente circolare del 5 luglio 2024 che mette in luce alcune criticità che, se non adeguatamente affrontate, potrebbero avere ripercussioni negative significative sull'intero sistema universitario.
Link alla nota: '' Riduzione stanziamenti per le Università nel FFO 2024 ''
La segreteria nazionale
Riunione ARAN OO.SS.''Per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale art. 178 CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/ 2021''
Convocate a Roma per il giorno 17 luglio alle ore 10:30 c/o l’ARAN le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali in una riunione per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale dell’art. 178 del CCNL del personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/ 2021 di cui alla lett. a), alla lett. d), alla lett. e) e alla lett. g) dell’art. 178 del CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 – sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025
Decorrenza dal 1° luglio 2024 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
L'INPS ha pubblicato la circolare numero 65 del 15-05-2024 con le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Si legge nella circolare:
INPS: domanda Assegno Unico e universale – rilascio nuove funzioni figli a carico per i nuclei vedovili
Si ricorda che per effetto della suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno” (cfr. la circolare n. 76 del 10 agosto 2023). Messaggio n. 2303 del 20-06-2024.pdf Fonte: INPS.it Nota alle OO.SS. di convocazione del Ministro del MURRiscontrando la richiesta di incontro avanzata da FGU GILDA-Unams - Flc Cgil - Cisl Fsur - Uil Scuola Rua - Snals Confsal, il Ministro Bernini convoca le Organizzazioni Sindacali richiedenti a partecipare alla riunione indetta per giorno 17 giugno 2024 h. 11.00 presso la Sala Riunioni della sede del Segretariato Generale della scrivente amministrazione, sita in Largo Antonio Ruberti, n. 1 -00153 Roma
Legge 104: le novità da giugno con il nuovo Dlgs. n.62 del 3 maggio 2024
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