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1° Congresso del Dipartimento Università FGU GILDA dell'Università di Bari '' Riconfermato all'unanimità Michele Poliseno''

Si è svolto il 16 marzo u.s. presso Hi Hotel Bari - HO Collection, il 1° Congresso del Dipartimento Università FGU GILDA dell'Università di Bari.
Il Segretario di Ateneo uscente, Michele Poliseno, è stato riconfermato dall’assemblea congressuale dei delegati con voto unanime e per acclamazione, Segretario Generale della FGU Università presso l'Ateneo di Bari e legale rappresentante del sindacato.
 L'evento ha visto la partecipazione del delegato del Magnifico Rettore, prof. Danilo Caivano, del Presidente della FGU Università Francesco Lavorato e del Vice-Segretario Nazionale Vicario Antonio Sorio. Si da lettura alla nota inviata dal segretario nazionale generale Arturo Maullu, che per motivi logistici, si scusa per non poter essere presente al congresso. Maullu sottolinea l'importanza del gruppo dirigente barese che ha lavorato in modo coeso raggiungendo importanti risultati ed anche di crescita negli iscritti a livello locale e lo ringrazia per la fattiva collaborazione espressa anche a livello nazionale, così come lo stesso Michele Poliseno che con il suo impegno ha dato lustro al sindacato tutto.  
Infine, Maullu, augura buon lavoro ai congressisti ed ai dirigenti che verranno eletti, auspicando che anche per loro vi siano in futuro a livello nazionale grandi prospettive.
A seguire si sono svolte le elezioni per il Consiglio di Ateneo.La nuova segreteria eletta risulta pertanto così composta:

Segretario Generale di ateneo della FGU Università di Bari: Michele Poliseno.
Segretario Vicario : Maurizio Scalise.
Segretario Aggiunto: Manila Cassano.
Componenti della segreteria: Basso Paola, Carella Nicola, Cellamare Sergio, Dentamaro Adriano, Fiorentino Teresa e Susca Davide
Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Presidente: Mastropasqua Massimo. 
Componenti: De Rosas Carmen e Cassio Tatiana. 
Supplenti: Annoscia Nicolas e Di Palma Savina.

Giungano al neo segretario dell’Ateneo di Bari Michele Poliseno ed al gruppo dirigente neoeletto i nostri più sentiti complimenti con i migliori Auguri di Buon lavoro.

La Segreteria Nazionale

 

Sentenza Corte di Cassazione del 19 febbraio 2024: Valutazione dell'anzianità di servizio ''E' lesiva la condotta dei diritti che penalizza le lavoratrici a tempo parziale''

Sentenza Corte di Cassazione (ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4313). La Corte, con questa ordinanza, ha emesso una decisione significativa riguardo alla valutazione dell’anzianità di servizio nei casi di progressione economica per i dipendenti a tempo parziale, infatti con questa sentenza la Cassazione afferma che una condotta lesiva dei diritti dei lavoratori a tempo parziale penalizza il sesso femminile, essendovi una preponderante presenza di donne nella scelta del lavoro part-time, dettata dal notorio dato sociale del (tuttora) prevalente loro impegno in ambito familiare e assistenziale.

 

Documento FGU Università su nota ARAN: Rapporto Semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei Pubblici Dipendenti

(..) A fronte delle evidenti ed ingenti perdite di potere d'acquisto, permanenti e strutturali, subite dai dipendenti pubblici nel corso degli ultimi 15 anni e desumibili da questi semplici raffronti, le considerazioni espresse nel rapporto ARAN, volte a (tentare di) far credere che, tutto sommato, la situazione non sarebbe poi così negativa, risultano irricevibili se non offensive del comune buon senso. (..)

 

 

 

Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 7306 del 13/3/2023 - Rigetto del licenziamento al dipendente in permesso ex legge n.104/1992

Rilevante a riguardo una sentenza della Cassazione n. 7306/2023 che ribadisce che il lavoratore che fruisce del permesso giornaliero "104" non è inadempiente se si rilassa dal compito di assistenza del congiunto, anche se il tempo in cui lo fa di fatto coincide con l'orario di lavoro. Pertanto, non è giusta causa di licenziamento l'aver trascorso due ore al parco a leggere un libro nella giornata di permesso retribuito per l'assistenza di familiari non autosufficienti. Ciò che rileva la Cassazione, è che durante l'orario coperto dal permesso venga di fatto svolto il compito assistenziale che può, comunque, comprendere anche la possibilità di momenti di ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura verso un familiare disabile e non autosufficiente.

 

Tabella riassuntiva IVC genn./febb./marzo 2024 spettanze mensilità per categorie

 

Informativa Nazionale:Nota CINECA ''Adeguamento lVC già dal prossimo mese di Marzo nei termini dai noi richiesti''

Si informa che la nostra nota del 31 gennaio u.s. in merito all’IVC inviata al MUR, al CINECA, ai Rettori e DG delle Università ha sortito gli effetti positivi sperati.

Di seguito, la risposta del CINECA che a seguito del chiarimento della Ragioneria dello Stato alla nostra richiesta, comunica ai DG di tutti gli Atenei che provvederà ad adeguare l’IVC già a partire dal prossimo mese di Marzo nei termini dai noi richiesti.

Si comunica altresì che seguirà quanto prima una tabella riassuntiva delle spettanze IVC per ogni categoria.

La Segreteria Nazionale

 

Circolare INPS n.27 del 31.01.2024 ‘’Le istruzioni per l’esonero contributivo lavoratrici con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato a tempo indeterminato’’

 

Con la circolare del 31 gennaio 2024 n. 27 l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, , dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

 

Lettera alle Istituzioni per mancato pagamento indennità di vacanza contrattuale IVC

 

Le novità in tema di Previdenza previste dalla Legge di Bilancio 2024

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Le novità in tema di Previdenza. Tratto da: www.lavoro.gov.it/

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: - 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte); - 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio; - 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli. Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

 

Pronuncia della Corte di Giustizia UE ‘’le ferie non godute devono essere monetizzate anche nel P.I.

La Corte di Giustizia dell’Ue ha stabilito che le ferie non utilizzate devono essere pagate alla fine del rapporto di lavoro, anche se il dipendente dà le dimissioni, e anche se lavora nel pubblico.

Tratto da https://www.fanpage.it/ (...) Concretamente, con questa sentenza si è stabilito che un dipendente pubblico può chiedere un indennizzo per i giorni di ferie non godute anche se dà le dimissioni volontariamente. Questo risarcimento può essere negato solo in un caso: se il dipendente in questione ha volontariamente evitato di prendersi le ferie, nonostante il datore di lavoro lo invitasse a farlo e gli spiegasse il rischio di perdere i giorni accumulati entro un certo limite. Perciò, se il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per mettere il lavoratore in condizione di utilizzare le ferie, l'indennizzo va riconosciuto (...)

VAI anche al  Comunicato Stampa n.10/24 della  CORTE di GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 10/24
Lussemburgo, 18 gennaio 2024
Sentenza della Corte nella causa C-218/22 | Comune di Copertino
Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto

 

INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025



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