Le novità in tema di Previdenza previste dalla Legge di Bilancio 2024
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Le novità in tema di Previdenza. Tratto da: www.lavoro.gov.it/
Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: - 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte); - 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio; - 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli. Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.Pronuncia della Corte di Giustizia UE ‘’le ferie non godute devono essere monetizzate anche nel P.I.
La Corte di Giustizia dell’Ue ha stabilito che le ferie non utilizzate devono essere pagate alla fine del rapporto di lavoro, anche se il dipendente dà le dimissioni, e anche se lavora nel pubblico.
Tratto da https://www.fanpage.it/ (...) Concretamente, con questa sentenza si è stabilito che un dipendente pubblico può chiedere un indennizzo per i giorni di ferie non godute anche se dà le dimissioni volontariamente. Questo risarcimento può essere negato solo in un caso: se il dipendente in questione ha volontariamente evitato di prendersi le ferie, nonostante il datore di lavoro lo invitasse a farlo e gli spiegasse il rischio di perdere i giorni accumulati entro un certo limite. Perciò, se il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per mettere il lavoratore in condizione di utilizzare le ferie, l'indennizzo va riconosciuto (...)
VAI anche al Comunicato Stampa n.10/24 della CORTE di GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 10/24
Lussemburgo, 18 gennaio 2024
Sentenza della Corte nella causa C-218/22 | Comune di Copertino
Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto
COMUNICATO NAZIONALE ''Sottoscritto a Roma presso l’Aran il CCNL di Lavoro Istruzione e Ricerca 2019-2021''
COMUNICATO SULLA FIRMA DEL CCNL DI LAVORO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021
Dopo alcuni anni di trattative condotte “a singhiozzo” in sede Aran con anche qualche puntata in ambito MUR, soprattutto sulle risorse aggiuntive, i famosi 50 milioni, che forse sono l’unica vera novità rispetto ai CCNL del passato e dopo altri lunghi mesi trascorsi nell’iter burocratico dei controlli dovuti per questi atti, oggi è stato definitivamente sottoscritto dalle OO.SS. il CCNL 2019-2021 e una volta pubblicato in gazzetta ufficiale potrà avere piena efficacia.
Sui contenuti ci siamo già espressi dopo la firma della pre-intesa e chiaramente la nostra opinione resta immutata, siamo non pienamente soddisfatti poiché riteniamo che, soprattutto nella parte ordinamentale si sarebbe potuto fare di più e meglio così come sulle materie demandate alla contrattazione integrativa, certamente migliorativo nella parte di prima applicazione delle PEV ma bisognerà vedere le risorse che si potranno mettere in campo, o su quel tocco impercettibile ma in più circa la trasparenza nel conferimento degli incarichi, insomma vediamo il bicchiere solo mezzo pieno anche perché alcune problematiche, importanti, restano inevase e ce le ritroviamo per l’ennesima volta tra le code contrattuali.
Ci riferiamo in particolare alle problematiche relative al personale universitario in servizio nelle AOU o in convenzione con il SSN, una definizione più puntuale della figura dei tecnologi, l’annosa vicenda dei CEL, i contratti di ricerca , etc…tutte questioni demandate ad una trattativa in atto come coda a questo e ad altri CCNL precedenti allo stesso.
Così come ha già dichiarato il Segretario Generale della FGU e della Gilda, Rino Di Meglio, è sicuramente “… necessario rivedere la burocrazia contrattuale …” che produce queste lungaggini burocratiche inaccettabili.
Vi terremo informati sia sull’evolversi dalla trattativa in Aran relativamente a queste code contrattuali, ma anche su altre questioni, come l’utilizzo dei 25 milioni, la metà dei 50 ottenuti come risorse aggiuntive stabili, destinati alla contrattazione ma non legati al blocco dell’accessorio che noi riteniamo debbano andare a beneficio di tutto il personale e non legati alla performance, così come invece, improvvidamente e intempestivamente alcune sigle hanno sottoscritto in accordi decentrati, quindi per pochi “eletti”, come vuole la controparte datoriale.
Parte datoriale, s’intende i rettori, che nonostante la gravità della situazione economica che sta vivendo buona parte del personale universitario, sottopagato, non hanno avuto nessuna remora ad aumentare la loro indennità in maniera abnorme per sé stessi e per gli organi di governo e di controllo degli atenei. Su questo continueremo la nostra battaglia sperando che anche le altre OO.SS. facciano altrettanto.
A breve su questo argomento seguirà un altro comunicato perché la risposta pervenutaci dal MEF , che abbiamo chiamato in causa per una verifica sul corretto impiego di soldi pubblici non la riteniamo soddisfacente, vi faremo sapere.
Roma, 18.01.2024 La Segreteria Nazionale
Clicca su il CCNL in formato pdf. CCNL DI LAVORO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021
Convocate in data 18 gennaio pv le Federazioni e le Confederazioni del Comparto Istruzione e Ricerca per la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021
Sono state convocate per il giorno 18 gennaio alle ore 10.30 le Federazioni e le Confederazioni del Comparto Istruzione e Ricerca per la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021.https://www.aranagenzia.it/calendario-eventi/details/697-sottoscrizione-del-ccnl-personale-comparto-istruzione-e-ricerca-triennio-2019-2021.html
Rinviata pertanto, a data da stabilirsi, la riunione in Aran prevista nello stesso giorno ed alla stessa ora con all’ordine del giorno la prosecuzione della trattativa sulle code contrattuali riguardanti le problematiche dei tecnologi ed i contratti di ricerca.
La Segreteria Nazionale
Avviato in Commissione Lavoro alla Camera l'iter procedurale della proposta di legge che punta ad accelerare i tempi di erogazione del TFS per i dipendenti statali
Sentenza Corte Costituzionale n.4 dell’11 gennaio 2024 Riconosciuto ai dipendenti pubblici che hanno fatto ricorso il diritto al riconoscimento alla maggiorazione della RIA, (Retribuzione individuale di anzianità) anche per gli anni '91,'92,'93
Circolare INPS n. 4 del 05-01-2024 ''Il Congedo Parentale aumenta all’80% dello stipendio per l’anno 2024 ''
Tratto dalla circolare Inps n.4 del 05-01-2024 [..] Congedo parentale Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale. Il citato comma, infatti, novellando l’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, dispone[9], per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione. La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino[10] trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Con specifica successiva circolare saranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative. [..] Messaggio INPS n.15 del 2.01.2024 Assegno Unico 2024: sono valide anche per gli anni successivi le domande per i figli a carico
Per l’annualità 2024, l’INPS con il messaggio numero 15 del 02-01-2024 comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. L’INPS precisa inoltre che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati. |