Sentenza Corte di Cassazione ‘’Incarichi extraistituzionali’’: gli obblighi dei dipendenti pubblici.
Con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9801/2024 gli ermellini chiariscono la normativa riguardante la compatibilità tra l’impiego pubblico e le attività extraistituzionali.La sentenza riguarda  specificatamente un dipendente pubblico che ricopriva anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale.La Corte afferma i seguenti principi di diritto. L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, nella specie presidente del consiglio di amministrazione di una “società cooperativa sociale”, non incorre nella incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo D.P.R. Ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro.
				
Elezioni per un rappresentante del PTAB nel CdA:Eletta Barbara Tuveri all'Università di Cagliari
 Giungano alla neoeletta ed al gruppo dirigente le ns più sentite congratulazioni per questo ottimo risultato raggiunto. La segreteria nazionale Comunicato Nazionale:Resoconto Riunione ARAN del 17/07/2024
 • lettera a) la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all’art. 48; (Il punto è stato rinviato) • lettera d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici; • lettera e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all’art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240; • lettera g) l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79.- contratto di ricerca - 
 Clicca e leggi il: Resoconto della riunione del 17 luglio 2024 La segreteria Jobs act : sentenza della Consulta n.128/2024
 La Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d.repêchage) Clicca, leggi e stampa: il  comuncato stampa della sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 2024  
 Nota al CINECA ''Università e lo “strano” caso della remunerazione oraria del lavoro straordinario con trattamento economico in “peius”
 Link nota al Cineca: ''Università e lo “strano” caso della remunerazione oraria del lavoro straordinario con trattamento economico in “peius” La segreteria 
 Nota al Ministro del MUR '' Riduzione stanziamenti per le Università nel FFO 2024 ''
 Link alla nota: '' Riduzione stanziamenti per le Università nel FFO 2024 '' La segreteria nazionale  | 
								













Per i giudici della Corte Costituzionale la tutela reintegratoria attenuata si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale ed al licenziamento disciplinare intimato per un fatto punito dalla contrattazione collettiva solo con una sanzione conservativa.











