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Accordo Quadro in materia di TFR e di Previdenza Complementare del 29 luglio 1999

L’adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 6 dell'AQN


RSU

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NOVITA' su Maternità, Paternità ''Attuazione delle direttive del Parlamento Europeo''

Conciliazione tempi vita-lavoro, attuazione delle Direttiva UE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio".

Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti; da 8 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.

Nell'ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un'apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento.

Con riferimento alle lavoratrici autonome, il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi. In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni. Fonte:www.lavoro.gov.it

 

Comunicato - Riunione ARAN del 27/07/2022 relativa ai fondi contrattuali

 

Riunione ARAN del 27/07/2022 relativa ai fondi contrattuali -  Rinnovo CCNL 2019/2021

Nella giornata di ieri 27 luglio 2022, si è svolto a Roma l’incontro con l’ARAN, in cui il Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe ha illustrato il numero del personale in servizio ad oggi nelle Università Italiane, nonché il quadro informativo sulle risorse economiche, assegnate dalle varie finanziarie per il rinnovo del CCNL 2019/2021.

I dipendenti destinatari di questo contratto, già scaduto lo scorso anno, sono 51.121 di cui 1.592 a tempo determinato e 1.612 CEL.

L’aumento medio della retribuzione sarà del 3,78%, pari a 84 euro lordi per 13 mensilità, la cui applicazione andrà a partire dal 2021, a questo bisogna aggiungere (per chi  percepisce, l’elemento perequativo) lo 0,44%, che è pari alla media di 9 euro lordi mensili per 13 mensilità, conferito a tutto il personale fino alla posizione economica D2 e verrà inserito nello stipendio base dal 2022. Questo permetterà un aumento medio, di circa 4,22 euro, ossia 93 euro lordi per 13 mensilità.

Per il 2019, invece, l’aumento è solo dell’0,86% e per il 2020 è dell’1,57%.

Ulteriori risorse, come scritto nella legge 324 del 2021 (legge di bilancio 2022) che “possono” essere stanziate dai bilanci degli atenei sono:

  • lo 0,55% del monte salari del 2018, circa 12 euro lorde per 13 mensilità, finalizzato all’ordinamento professionale;

  • lo 0,22% del monte salari del 2018 circa 4,8 euro lorde per 13 mensilità per incrementare il salario accessorio.

Sommando queste percentuali, le ultime due, abbastanza improbabili, visto il “possono” nella legge di bilancio e non il “devono”, porterebbe a produrre un aumento medio, del 4,99% solo per chi percepisce l’elemento perequativo, pari ad una media lorda di 109,80 euro per 13 mensilità, di contro chi non percepisce l’elemento perequativo percepirà una somma media lorda di 100,80 euro per 13 mensilità.

A questo si aggiungono, i famosi 50 milioni, stanziati dalla finanziaria 2022 che vanno ad alimentare il FFO, la cui destinazione non vede le due parti (Aran e sindacati), procedere per la stessa strada.

L’ARAN si vuole limitare ad applicare quanto definito nella stessa legge di bilancio (gli incentivi non potranno superare il 15% del tabellare lordo), ignorando lo stesso atto di indirizzo, che non fa esclusivo riferimento al finanziamento di progetti ed alla remunerazione da erogare al personale del PTA che ne farebbe parte. Pertanto, l’equivalente in percentuale pro-capite, delle risorse su citate, pari al 2,46% della massa salariale, produrrebbe una somma di circa 54 euro lordi per 13 mensilità.

A nostro avviso tale finanziamento andrebbe ripartito equamente a tutti i lavoratori universitari, in considerazione del fatto che gli stipendi percepiti sono i più bassi di tutto il pubblico impiego.

Questo fa sì che, il totale di aumento medio in percentuale sarebbe pari al 7,45% (circa 163,8 euro lordi a regime per 13 mensilità) per chi percepisce l’elemento perequativo, mentre per tutti gli altri sarebbe di 154,80 euro lordi mensili.

L’incontro di oggi è stato praticamente un confronto tecnico, una esposizione di cifre, date e decorrenze già definite per legge, la contrattazione vera e propria riprenderà forse a settembre, non ci è ancora dato sapere se prima o successivamente alle elezioni politiche, ma da come si stanno mettendo le cose, appare evidente che dopo un’estate torrida dal punto di vista climatico, ci sarà sicuramente un autunno molto caldo anche dal punto di vista sindacale.

Come sindacato FGU Gilda Università ci impegneremo al massimo perché gli aumenti previsti siano distribuiti equamente e invitiamo fin d’ora i colleghi in servizio nei vari Atenei a mobilitarsi per non farsi scippare risorse che i vari Rettori potrebbero devolvere ai soliti noti.

 

Roma, 27 luglio 2022

La Segreteria Nazionale

 

Comunicato Nazionale - Resoconto Incontro Aran del 12 luglio 2022

 

Incontro ARAN del 12.07.2022 – Rinnovo CCNL 2019 – 2021

Comparto Istruzione e Ricerca Università


In data 12 luglio ’22 si è svolto in sede ARAN, l’incontro di contrattazione, per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca e in particolare “sull’Ordinamento professionale” nel settore Università.

C’è stata un forte richiamo da parte della FGU  al Presidente dell’Aran, sul metodo in generale con cui vengono gestite le riunioni di contrattazione che deve vedere tutti gli attori, OO.SS. e ARAN sullo stesso livello e con pari dignità mentre i documenti portati in discussione dalle parti, sugli argomenti da trattare, non possono essere inviati il pomeriggio del giorno prima, in quanto le federazioni devono avere il tempo di poterle valutare e discutere prima al proprio interno.

L’Aran nella propria bozza, sull’ordinamento professionale, a suo parere, ritiene di aver semplificato la procedura per l’applicazione delle PEO e modificato il sistema della classificazione passando dalle categorie alle aree.

La bozza presentata dice ben altro; motivo per il quale abbiamo ribadito la nostra posizione, già critica all’atto sottoscrizione CCNL 1998/2001, il quale riportava l’istituzione delle categorie, abbandonando le qualifiche funzionali.

Difatti nel tempo quell’ordinamento, così come fu strutturato, ha dimostrato di non essere funzionale alle tante esigenze degli Atenei e riguardo a questo proposto ora non è certamente sufficiente  modificare la denominazione da categorie ad aree per definirlo “nuovo ordinamento” perché di nuovo c’è poco o nulla.

Oltre che sul metodo, la FGU Dipartimento Università ha contestato anche nel merito la bozza prodotta dall’ARAN, che stranamente, le altre OO.SS. trovano invece quantomeno interessante, per noi non lo è soprattutto perché, nei fatti, non precisa neppure con quali e quante risorse si dovrebbero finanziare le PEO o le PEV visto che, di fatto, continua a permanere il blocco sui fondi del salario accessorio, fondi ormai praticamente esauriti in quasi tutti gli atenei, così come non è specificato da chi  e come dovrebbe essere finanziato l’ordinamento del personale tecnico sanitario in servizio nelle AOU che dovrà avere una sua specifica collocazione nell’ambito dell’ordinamento universitario.

Vogliamo ricordare a tutti che le Università sono inserite in un Comparto in cui il 95% del personale contrattualizzato, usufruisce di scatti stipendiali automatici, mentre per il personale delle Università si continuano a prevedere rigide forme di selezione, in cui questa bozza ARAN è peggiorativa anche  in questo perché è data la possibilità di scorrimento orizzontale da due a quattro anni e senza alcuna certezza circa il finanziamento del fondo individuato dal CCNL, attribuibile in primis al taglio dei fondi subiti negli ultimi 12 anni, nonché a un tetto massimo del trattamento accessorio che continua a persistere solo per il personale delle Università e questo per noi è inaccettabile.

Per quanto riguarda il personale dei policlinici, nonostante i nostri interventi presso il MUR ed il Ministero della Salute ed il loro impegno a relazionarsi con la Conferenza Stato Regioni, ad oggi, il previsto Decreto Interministeriale che deve prevedere la creazione dell’Azienda Unica Universitaria non è stato ancora emanato nonostante la 517/99 prevedesse una sperimentazione di quattro anni  per poi passare al nuovo sistema.

Avendo noi presentato sull’ordinamento una proposta congiunta con la CISL e lo SNALS avremmo preferito che sulla controproposta dell’Aran ci fosse stato un pronunciamento unitario, ciò non è stato possibile, non per colpa nostra, ciò nonostante in un successivo incontro si è stabilito comunque di provare a redigere un documento comune, insieme alle altre OO.SS., considerato che le posizioni  non sono poi così distanti da non poter consentire delle convergenze, che tornerebbero molto utili se ci potessimo presentare uniti al tavolo della trattativa.

Noi questo non solo lo auspichiamo, ma lo riteniamo possibile e lo pratichiamo anche nei fatti, visto che stiamo uscendo con un comunicato per ultimi solo dopo aver tenuto un confronto con le altre OO.SS. con cui  fino ad ora abbiamo fatto un percorso comune e siamo altresì disponibili a confrontarci pure con chi in passato, anche sull’ordinamento professionale, ha fatto scelte diverse, decisione che noi rispettiamo, ma che oggi forse sarebbe opportuno rivedere nell’interesse generale anche alla luce delle legittime aspettative dei lavoratori le cui retribuzioni stanno portando le categorie più deboli praticamente in uno stato di povertà, cosa per noi inaccettabile.

Vi terremo informati sull’evolversi della situazione senza perdere di vista la possibilità che la categoria debba essere chiamata alla mobilitazione stante il perdurare della crisi politica in atto, le vicende legate alla guerra in Ucraina, la situazione pandemica che si aggrava e anche di una eventuale crisi di governo che potrebbe portare ad un blocco pure della contrattazione, nonostante il contratto da rinnovare sia già scaduto lo scorso  dicembre.

Roma, 14.07.2022

La Segreteria Nazionale

* BOZZA ARAN Ordinamento_CCNL IR 2019-2021 RIUNIONE 12 luglio 2022.pdf

 

INPS-Assegno Nucleo Familiare: livelli reddituali luglio 2022 - giugno 2023

L’Istituto, con la circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65, comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare. Fonte.INPS.it

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Messaggio INPS 13-06-2022 Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Una tantum non automatica per il lavoratore dipendente. Il lavoratore per benficiare  dei 200€  in busta paga ha l'obbligo di presentare una dichiarazione  di responsabilità alla sua amministrazione.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. (non ha già ricevuto il bonus perchè non si ha in famiglia un percetttore di reddito di cittadinanza né si è titolare di una pensione).

Per essere più precisi il/la lavoratore/trice, in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) deve essere consapevole e quindi dichiarare di non essere titolare delle seguenti prestazioni: – trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022). – reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).

L'INPS con  il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 fornisce le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

'' L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore''.....

Per leggere tutto il messaggio con le istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti vai su:  Inps messaggio 2397 del 13/06/22

 

Di seguito un fac simile di dichiarazione di responsabilità

 

ARAN : convocazione del 07 giugno per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 - 2021.

Si informa che l'Aran, ha convocato per il giorno 07 giugno alle ore 10,30 le OO.SS. rappresentative per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019–2021. L’incontro si terrà in modalità mista con la presenza presso la sede dell’ARAN dei Capi delle delegazioni sindacali ed in collegamento on line tramite piattaforma per video per gli altri componenti. Sarà nostra cura dare opportuna informazione sugli sviluppi dell’incontro.

La segreteria nazionale

 

L’aspettativa nel Pubblico Impiego

L’aspettativa nel pubblico è disciplinata dalla legge n° 53 del 2000, e successivi aggiornamenti,ed è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per motivi ben precisi, senza che ciò implichi la perdita dell’impiego. In questo lasso di tempo, normalmente, non si ha diritto allo stipendio, però, in alcuni casi l’aspettativa è retribuita ed i pubblici dipendenti che ne intendono avvalersi devono fare richiesta alla propria Amministrazione tramite l’ufficio preposto. La concessione dell’aspettativa da parte dell’amministrazione dipende dalle motivazioni che il dipendente ha presentate a suo sostegno e che possono essere:

Per lutto o infermità di un familiare: viene concesso al lavoratore un permesso di tre giorni avorativi retribuiti all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un familiare non oltre il secondo grado di parentela, il tutto documentato. In caso di morte, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento.

Per gravi motivi familiari: a questa richiesta deve essere allegata la documentazione che attesti i gravi motivi familiari e le patologie individuate. La durata massima di aspettativa concessa è di due anni, in questo lasso di tempo il dipendente conserva il suo posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa.

 

Comunicato Unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS, FGU Gilda Università- Protocollo d'intesa Regione Lazio e Università Tor Vergata

 

COMUNICATO SINDACALE UNITARIO:Richiesta incontro alla CRUI

Richiesta unitaria delle OO.SS. del comparto Università inviata al presidente della CRUI, per una convocazione in tempi rapidi, al fine di verificare eventuali punti di convergenza utili per creare le condizioni affinché il prossimo CCNL rappresenti un reale passo in avanti nel rafforzamento e nello sviluppo dei nostri settori e nella valorizzazione professionale del personale.


 

In G.U. il Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Una indennità una tantum da 200 € per i lavoratori dipendenti e pensionati che sarà erogato a partire dal mese di luglio 2022 e un Bonus di 60 euro per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Questi due bonus sono riconosciuti in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Clicca su:  Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: luglio 2002 - giugno 2023



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