Problematiche riguardanti il personale che opera nei Dipartimenti (ex Facoltà) di Medicina e Chirurgia all'interno di Aziende Ospedaliero Universitarie ''Una soluzione che tarda ad arrivare''
Le problematiche inerenti il personale universitario funzionalmente assegnato alle AOU è storia vecchia di almeno 50 anni (legge 213 del 1970 e legge 200 del 1974) ad ogni rinnovo di CCNL si tenta in qualche modo di porre rimedio a quella che è una evidente anomalia normativa, anzi, una chiara carenza normativa.
Molto è stato demandato ai protocolli d’intesa tra Università e Regioni, molto altro ancora agli atti costitutivi delle AA.OO.UU che un tempo erano definite di tipo A o di tipo B a seconda delle scelte operate dagli organi di governo dei singoli Atenei, come previsto dalla legge 517 del 1999, la quale, tra l’altro, prevedeva anche che entro quattro anni di sperimentazione si sarebbe dovuto definire la tipologia di azienda unica con un apposito decreto interministeriale, cioè entro il 2003, cosa però che non è mai avvenuta.
Difatti oggi, a distanza di tanti anni, ci ritroviamo ancora AA.OO.UU. di tipo A, altre di tipo B e molte altre ancora di tipo… Boh !
Tanto è vero che alcune AA.OO.UU. assumono personale assistenziale con i fondi regionali, cui però viene attribuito uno stato giuridico, sia pur parziale, universitario, anche se assunti con profili propri del CCNL della Sanità, mentre altre ancora, assumono solo ‘’ospedalieri’’, insomma, allo stato, la maggior parte di queste AA.OO.UU. assume come meglio gli aggrada perché siamo in una carenza normativa evidente ed è triste anche sottolineare che tante di queste strutture assistenziali, pur essendo dislocate all’interno degli Atenei con annesse attrezzature dedicate e con personale dell’università stessa, spesso, fa sentire quest’ultimo ‘’ospite in casa propria’’.
In questi ultimi mesi, nelle trattative tenute con il MUR stavamo giungendo se non ad una completa definizione della vicenda, almeno a fare chiarezza, ma, purtroppo, il governo è caduto, il ministro del MUR è nuovamente cambiato e non è improbabile che si debba ricominciare tutto daccapo e, visto quanto è avvenuto in passato, sarebbe già la terza volta.
Cercheremo, come sindacato FGU GILDA Unams, di riprendere anche con questa nuova ministra il discorso così come l’abbiamo lasciato con il suo predecessore, ma la nostra esperienza maturata in tutti questi anni di sindacato ci induce a pensare che sarà molto dura, non fosse altro perché sia nel MUR che nell’ARAN non ci sono più quei dirigenti e quei funzionari che conoscono a fondo problema, ma non per questo ci arrenderemo.
01 marzo 2021
Il Coordinatore Nazionale
Aran - Orientamenti applicativi Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Università
01.10.2020 CIRU44 - Come si calcolano, ai fini del congedo parentale, i giorni festivi e/o non lavorativi che ricadono all’interno dei periodi di assenza?
L’ art. 31, comma 9, del CCNL Università 16.10.2008 disciplina le modalità di computo dei periodi di assenza per congedo parentale e malattia del bambino stabilendo che tali periodi, nel caso di fruizione continuativa da parte del personale dipendente, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadono all’interno degli stessi mentre, nel caso di fruizione frazionata, siffatta modalità di computo si applica solo nel caso in cui i periodi suddetti non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente. Poiché la contrattazione collettiva nazionale non ha disciplinato i casi specifici della malattia e delle ferie che intervallano il periodo del congedo parentale, occorre fare riferimento alle circolari emanate dall’INPS in materia. Si segnalano, al riguardo, la circolare n. 8 del 2003 - ove si precisa che la malattia può interrompere la fruizione del congedo parentale, il quale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni, potrà riprendere al termine della malattia stessa - e la circolare n. 82/2001 – che per quanto concerne il computo delle ferie chiarisce che “in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possono essere fruiti i giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in modo continuativo [ad es. in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente] oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati [anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie] sono conteggiati come giorni di congedo parentale.”.
Fonte: www.aranagenzia.it
Aran - Orientamenti applicativi Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Università
01.10.2020 CIRU43 - Quali norme trovano applicazione nei confronti di una lavoratrice che abbia avuto un parto prematuro?
Fatto salvo che per la complessiva normativa che disciplina permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità occorre fare riferimento al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 200, l’art. 31, comma 1, del CCNL Università 16.10.2008 - rinviando alle vigenti disposizioni del medesimo d. lgs. n. 151/2001 e alle norme di cui alla legge 8.03.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nello stesso decreto legislativo - al comma 3 sancisce che “In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.” In aggiunta a questo periodo di congedo per maternità, alla lavoratrice o al lavoratore sono riconosciuti, sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001, trenta giorni, per ciascun anno, di assenza retribuita, computati alternativamente per entrambi i genitori, secondo le modalità indicate al comma 3 dello stesso art. 47. Inoltre, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore può - nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e dall’art. 34, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001 - usufruire di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, che non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute (art. 31, comma 4, del CCNL comparto università 2006/2009 del 16.10.2008).
Fonte: www.aranagenzia.it
Aran - Orientamenti applicativi Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Università
01.10.2020 CIRU44 - Come si calcolano, ai fini del congedo parentale, i giorni festivi e/o non lavorativi che ricadono all’interno dei periodi di assenza?
L’ art. 31, comma 9, del CCNL Università 16.10.2008 disciplina le modalità di computo dei periodi di assenza per congedo parentale e malattia del bambino stabilendo che tali periodi, nel caso di fruizione continuativa da parte del personale dipendente, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadono all’interno degli stessi mentre, nel caso di fruizione frazionata, siffatta modalità di computo si applica solo nel caso in cui i periodi suddetti non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente. Poiché la contrattazione collettiva nazionale non ha disciplinato i casi specifici della malattia e delle ferie che intervallano il periodo del congedo parentale, occorre fare riferimento alle circolari emanate dall’INPS in materia. Si segnalano, al riguardo, la circolare n. 8 del 2003 - ove si precisa che la malattia può interrompere la fruizione del congedo parentale, il quale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni, potrà riprendere al termine della malattia stessa - e la circolare n. 82/2001 – che per quanto concerne il computo delle ferie chiarisce che “in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possono essere fruiti i giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in modo continuativo [ad es. in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente] oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati [anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie] sono conteggiati come giorni di congedo parentale.”.
Fonte: www.aranagenzia.it
COMUNICATO '' Riunione MUR – OO.SS. su CEL ex Lettori di madrelingua straniera del 09/02/2021''
COMUNICATO
Riunione MUR – OO.SS. su CEL ex Lettori di madrelingua straniera del 09/02/2021
L’odierna riunione con il MUR avente come ordine del giorno le problematiche dei CEL ed ex lettori ha evidenziato delle notevoli convergenze tra la parte sindacale e il Ministero, soprattutto in merito alla figura professionale di queste categorie che devono intendersi come unico profilo in quanto svolgono le medesime funzioni.
Sull’annosa vicenda dei CEL ed ex lettori, riteniamo ci siano tutti i presupposti affinchè si possa pertanto trovare già nel prossimo CCNL una soluzione che consenta di chiudere il contenzioso in essere ed evitare anche quello futuro, dando a questa categoria la giusta collocazione giuridica ed economica in ambito contrattuale, senza dover ricorrere a sistemi non confacenti allo stato di diritto, demandando a contratti integrativi ciò che invece è materia aspecifica del CCNL.
Nel suo intervento il Coordinatore Generale del Dipartimento Università della FGU ha espresso il suo apprezzamento per il metodo di lavoro che il MUR si è voluto dare trattando prima in sede politica gli stessi temi che andranno poi in discussione in sede ARAN, com’è giusto che sia, il primato della politica rispetto al ruolo tecnico svolto dall’Agenzia, quello che noi chiedevamo da sempre.
Nonostante la notevole differenza di vedute su alcuni argomenti e gli scarsi risultati ottenuti per il personale universitario del Comparto in sede di legge di bilancio, abbiamo molto apprezzato questo metodo di lavoro e abbiamo auspicato che sia posto in essere ogni qualvolta si debba trattare argomenti specifici in sede ARAN.
Così com’è auspicabile che con il nuovo Governo ci sia continuità nel metodo, così com’è ora, di rapportarsi con le OO.SS. anche al fine di non sprecare la grande mole di lavoro fino ad ora svolto, sicuramente utile come fase istruttoria per la definizione del prossimo CCNL.
Domani ci sarà l’incontro in sede di tavolo paritetico all’ARAN per discutere del “nuovo” ordinamento professionale dove tornerà sicuramente utile anche il lavoro fatto oggi.
Su sollecitazione nostra e di altre OO.SS. il DG del MUR, relativamente alla cosiddetta “circolare Livon” sulle PEV e sul tetto del fondo accessorio, ha assunto l’impegno a coinvolgere la Funzione Pubblica inviando una nota a firma del Ministro Manfredi, specificando che nelle Università devono valere regole diverse che nel restante P.I., per quanto riguarda invece l’altro argomento in discussione sia con il MUR che sul tavolo tecnico ARAN, cioè il personale universitario in assistenza, il MUR ha comunicato di aver già inviato una nota conoscitiva al Ministero della Salute ed alla Conferenza Stato Regioni per la definizione del decreto interministeriale così come previsto dal Dlgs 517/99.
Sarà nostra cura tenervi informati sui prossimi incontri, in primis quello di domani in ARAN sull’Ordinamento professionale.
Roma 09 Febbraio 2021
Il Coordinamento Nazionale Dipartimento Funzione Pubblica : Adottato il protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubbliciÈ
Il Protocollo si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure concorsuali, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi, sono previste specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova. Fonte : www.funzionepubblica.gov.it Circolare INPS del 12.01.2021 - Diritto al congedo straordinario genitori dipendenti in caso di sospensione di attività didattica in presenza.
Con la presente circolare, L'INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione doveè ubicata la scuola o il centro di assistenza. Clicca e Leggi tutta la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica:Chiarimenti in merito all'approvazione del Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) - Proroga fino al 31 marzo dello SW.
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con decreto del 20 gennaio 2021, in corso di registrazione, ha prorogato le modalità organizzative, i criteri e i principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020 fino al 30 aprile 2021.
In ogni caso, la scadenza per la redazione del “Piano Organizzativo Lavoro Agile” (POLA) di cui alle recenti Linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione rimane fissata al 31 gennaio per le amministrazioni diverse dagli enti locali (per i quali la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita dall’art. 169 TUEL). Il decreto c.d. “Milleproroghe”, infatti, rinvia al 31 marzo solo le disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 263 sopra citato e non anche il termine per la presentazione del POLA, fissato dal comma 4-bis della stessa norma, in quanto sezione del Piano della performance 2021-2023. Fonte: www.funzionepubblica.gov.it |